Servizio indifferenziato e concorrenza

Si è fatto un gran parlare di taxi e di concorrenza, si è cercato di far passare il concetto che aumentando il numero dei taxi i prezzi sarebbero potuti calare con un vantaggio per il consumatore.

Ma chi ha cercato di far passare questa tesi sapeva di cosa stava parlando?

La caratteristiche fondamentale del servizio taxi risiede nel  fatto che si tratta di un servizio indifferenziato e basato sulla rigida determinazione pubblica delle tariffe e delle modalita' di gestione.

Ma come? Non ci credete?

C'è anche una sentenza del TAR di Brescia per la precisione è la numero 632 dell'anno 2004.

Di seguito alcuni estratti.

Sentenza del TAR Brescia

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(...)

Il servizio di taxi è regolato dalla L. n. 21/92 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” la quale, all’art. 2 comma 1, ne sottolinea la precipua finalità di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, rivolgendosi ad un’utenza indifferenziata

(...)

il dettato legislativo postula l’inquadramento dell’attività nell’alveo dei servizi pubblici i quali, in ambito comunitario, sono tradizionalmente definiti “in negativo” secondo le previsioni dell’art. 86 comma 2 del Trattato della Comunità Europea, il quale ammette la deroga alle regole della concorrenza solamente quando queste ultime non permettano il perseguimento della “missione pubblica” affidata al servizio; con la modifica dei Trattati a seguito degli accordi di Amsterdam e di Nizza, il servizio pubblico ha ricevuto, in aggiunta, una qualificazione in positivo con il riconoscimento di un significativo ruolo di promozione della coesione sociale e territoriale (art. 16 del Trattato). Nell’ordinamento nazionale la giurisprudenza più recente – facendo leva sull’art. 43 della Costituzione e sull’art. 112 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) e ponendo in risalto l’attività economica svolta nonchè la sua attitudine a soddisfare direttamente un interesse generale a prescindere dalla natura del soggetto gestore – identifica nel servizio pubblico un’attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di  bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni disposte dall’autorità. Queste premesse consentono di affermare l’esistenza di un potere di regolazione del servizio taxi in capo al resistente Comune, il quale può anche fissare dei limiti alle dinamiche della concorrenza e del mercato, che siano fondati sulla necessità di garantire il perseguimento di finalità collettive.

(...)

assume prevalenza l'obbligatorietà del servizio, la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta e la rigida determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di gestione;

(...)

L’esigenza di garantire l’accesso indifferenziato e la parità di trattamento comporta come necessaria conseguenza che ogni utente deve poter accedere al servizio avvalendosi del primo conducente disponibile, secondo un principio di casualità, evitando preventivi contatti diretti con i singoli operatori: il soggetto interessato non si rivolge direttamente all’una o all’altra persona ma solo a colui che è occasionalmente libero e disponibile e che, come tale, è tenuto a rispondere alla chiamata.

(...)

ciascuna chiamata è ricevuta da un unico centralino che la smista, in modo del tutto impersonale, al primo operatore in servizio e libero in quel momento, il quale provvede ad evaderla evitando così qualsiasi illecita personalizzazione del rapporto.

(...)

Testo tratto da:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2002/200200360/Provvedimenti/BS_200400632_SE.DOC