Normativa Italiana

il 15 gennaio 1992, con la legge n. 21 viene emanata la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Il 26 marzo 2010 tramite il Decreto Legislativo  n.59 recepisce la Direttiva Europea 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Il 4 agosto 2006 con la legge n. 248, comunemente detta Legge Bersani, viene data ampia facolta' alle amministrazioni locali di bandire consorsi straordinari, anche a titolo oneroso, per assicurare un livello di offerta adeguato. prevedendo fra le altre cose la possibilita' di stabilire tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

il 6 dicembre 2011 DECRETO-LEGGE  n. 201 all'articolo 34, comma 2, rinforza e ricorda il concetto che le eventuali liberalizzazioni devono essere compatibili con l'ordinamento comunitario.

LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21

(GU n. 018 del 23/01/1992)
LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

(...)

ART. 2

SERVIZIO DI TAXI

1 .  IL SERVIZIO DI TAXI HA LO SCOPO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEL TRASPORTO INDIVIDUALE O DI PICCOLI GRUPPI DI PERSONE; SI RIVOLGE AD UNA UTENZA INDIFFERENZIATA; LO STAZIONAMENTO AVVIENE IN LUOGO PUBBLICO; LE TARIFFE SONO DETERMINATE AMMINISTRATIVAMENTE DAGLI ORGANI COMPETENTI, CHE STABILISCONO ANCHE LE MODALITÀ DEL SERVIZIO; IL PRELEVAMENTO DELL'UTENTE OVVERO L'INIZIO DEL SERVIZIO AVVENGONO ALL'INTERNO DELL'AREA COMUNALE O COMPRENSORIALE.

2 .  ALL'INTERNO DELLE AREE COMUNALI O COMPRENSORIALI DI CUI AL COMMA 1 LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È OBBLIGATORIA. LE REGIONI STABILISCONO IDONEE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO.

(...)

Testo tratto da:

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1992/lexs_133168.html

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59

"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75

Art. 6
(Servizi di trasporto)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
    a) scuola guida;
    b) trasloco;
    c) noleggio di veicoli e unità da diporto;
    d) pompe funebri;
    e) fotografia aerea. 

Testo tratto da:

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10059dl.htm

Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

Art. 6.

Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

1.b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

1.f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

Testo tratto da:

http://www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582) (GU n. 300 del 27-12-2011  - Suppl. Ordinario n.276)

Capo II. Concorrenza

Art. 34. Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei controlli ex ante

(...)

2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalita'.

(...)

Testo tratto da:

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=11A16582&tmstp=1325166103305