La cessione delle licenze

Spesso si sente parlare di mercato nero o di cessione illegale delle licenze.

E' proprio cosi? No.

La legge quadro (la 21/92) all'articolo 9 prevede la trasferibilita' delle licenze, si è mai visto qualcuno trasferire gratuitamente qualcosa a qualcun altro? Forse nel vangelo.

Non solo, sul trasferimento della licenza si pagano anche le tasse, grosso modo il 23% del valore, con il modello F24, Codice Tributo 1665 e con il modello F23 Imposta registro per atti, Codice Tributo 109T.

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=1665

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6056fb80426a52e089b99bc065cef0e8/f23_istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6056fb80426a52e089b99bc065cef0e8

Piccolo esercizio di consapevolezza economica, ipotizziamo per semplicita' e comodita' di calcolo che una licenza venga trasferita al costo di 100.000 Euro  (cento mila), di fatto in ogni citta' il valore varia, il 23% è pari a 23.000 Euro (ventitre mila), ebbene, ogni 43 trasferimenti lo stato incassa la bellezza di 1.000.000 Euro (un milione).

Certo, gli evasori non pagano le tasse, ma qui non stiamo parlando di evasione, che va sempre e comunque combattuta,  stiamo parlando di quello che la legge consente o non consente di fare.

Anche lo stato tramite la famosissima legge Bersani (Legge 4 agosto 2006, n. 248) all'articolo 6 prevede tra le altre cose la possibilita' di emettere licenze dietro il pagamento di una somma di denaro.

Si sente anche parlare di buonuscita al momento della vendita, ragioniamo.

Facciamo l'ipotesi di un salumiere (non me ne vogliano i salumieri) che acquista i muri della sua salumeria, esercita il proprio commercio per un certo numero di anni fino al raggiungimente della (sospirata, agognata, liberatoria) pensione e quindi cede l'attivita' ed i muri.

Rientrare in possesso del denaro investito nell'acquisto dei muri è una buonuscita? è una liquidazione?

No, il salumiere sta' semplicemente rientrando in possesso del denaro investito.

In base al luogo in cui ha aperto la sua attivita' ed alla sua abilita'avra' incassato piu' o meno denaro, permettendo a se stesso ed alla propria famiglia di sostenersi in modo decoroso, valutare la redditivita' della sua impresa in base al valore dell'immobile è semplicemente pretestuoso, certo, il reddito deve avergli concesso la capacita' materiale di pagare un eventuale mutuo sull'acquito dei muri, questo è pacifico.

Bene, per i taxisti è piu' o meno la stessa cosa.

Cosa cambia? noi non abbiamo un portafoglio clienti, di solito i clienti fanno riferimento alla centrare radio che si occupa di smistare le chiamate fra i vari taxi presenti sul territorio.

LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21

(GU n. 018 del 23/01/1992)
LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

(...)

    ART. 9 TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE

    1 .  LA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SONO TRASFERITE, SU RICHIESTA DEL TITOLARE, A PERSONA DALLO STESSO DESIGNATA, PURCHÈ ISCRITTA NEL RUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI, QUANDO IL TITOLARE STESSO SI TROVI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

        a)  SIA TITOLARE DI LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE DA CINQUE ANNI;

        b)  ABBIA RAGGIUNTO IL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ;

        c)  SIA DIVENUTO PERMANENTEMENTE INABILE O INIDONEO AL SERVIZIO PER MALATTIA, INFORTUNIO O PER RITIRO DEFINITIVO DELLA PATENTE DI GUIDA.

    2 .  IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE LA LICENZA O L'AUTORIZZAZIONE POSSONO ESSERE TRASFERITE AD UNO DEGLI EREDI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL TITOLARE, QUALORA IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI, OVVERO POSSONO ESSERE TRASFERITE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI DUE ANNI, DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, AD ALTRI, DESIGNATI DAGLI EREDI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL TITOLARE, PURCHÈ ISCRITTI NEL RUOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI.

    3 .  AL TITOLARE CHE ABBIA TRASFERITO LA LICENZA O L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERNE ATTRIBUITA ALTRA PER CONCORSO PUBBLICO E NON PUÒ ESSERNE TRASFERITA ALTRA SE NON DOPO CINQUE ANNI DAL TRASFERIMENTO DELLA PRIMA.

(...)

Testo tratto da

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1992/lexs_133168.html

Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

Art. 6.

Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

1.b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

Testo tratto da:

http://www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm