Le tariffe

Ogni comune d'Italia ha la facolta' di stabilire in modo autonomo quali caratteristiche deve avere la tariffa dei taxi che esercitano sul proprio territorio.

Si è mai visto un cliente che impone per legge i prezzi al venditore?

Nel comparto taxi per la determinazione della tariffe, in parte, succede anche questo.

Le commissioni consultive di area costituite nell'Articolo 4 comma 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e successivamente integrate da un comitato permanente di monitoraggio dall'Articolo 6 comma 1 della Legge 4 Agosto 2006, n. 248 sono formate fra l'altro da rappresentanti delle associazioni degli utenti.

Non dovrebbe esserci quindi nessuna tariffa taxi che non sia stata in qualche modo approvata dalle associazioni degli utenti.

Ci sarebbe un piccolo conflitto di interessi, cosa che rileva anche la Banca D'Italia in un suo studio.

Le tariffe in alcuni dei comuni d'Italia

A rimarcare l'individualita' e la singolarita' di ogni contesto cittadino ecco un confronto fra le tariffe di alcuni comuni italiani, anche il modo di formulare la tariffa nella sua struttura spesso è diverso e rende difficile il confronto.

In alcuni casi, ad esempio, la tariffa oraria si applica solo a veicolo fermo, in altri se la velocita' scende al di sotto dei 20 km orari, in altri varia la tariffa chilometrica se la velocita' supera i 50 km orari per oltre un minuto.

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Chi volesse verificare di persona le tariffe dei comuni presi casualmente come esempio puo' scaricare i prospetti originali nei link sottostanti

LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21

(GU n. 018 del 23/01/1992)
LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.


(...)

ART. 4

COMPETENZE REGIONALI

(...)

4 .  PRESSO LE REGIONI E I COMUNI SONO COSTITUITE COMMISSIONI CONSULTIVE CHE OPERANO IN RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO E ALL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI. IN DETTE COMMISSIONI È RICONOSCIUTO UN RUOLO ADEGUATO AI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE E ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI.

(...)

Testo tratto da:

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1992/lexs_133168.html

Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

Art. 6.

Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

(...)

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle  associazioni degli utenti.

(...)

Testo tratto da

http://www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza
IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DOPO LA RIFORMA BERSANI:
UN’INDAGINE SULLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE
di Chiara Bentivogli*

(...)

I servizi di taxi e di NCC si distinguono anche per le tariffe (fissate dai Comuni nel primo caso, libere nel secondo) e per l’obbligatorietà della prestazione (valida per i taxi e non per i NCC). Per i taxi la normativa del 2006 ha rafforzato la possibilità per i Comuni di fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, un’opzione che potrebbe accrescere trasparenza e prevedibilità delle tariffe, con effetti positivi sulla domanda.

La legge quadro di settore prevede la costituzione di commissioni consultive presso le Regioni e i Comuni, affidando loro competenze sull’esercizio del servizio e sull’applicazione dei regolamenti. Accanto a queste commissioni la leggeBersani prevede la possibilità di istituire comitati di monitoraggio della regolarità, dell’efficienza e dell’adeguatezza del servizio alle condizioni della domanda. In entrambi i casi è prevista la partecipazione di rappresentanti delle categorie e degli utenti. La distinzione delle funzioni dei due organismi non è chiara. Inoltre l’attribuzione alla commissione consultiva di valutazioni sull’applicazione dei regolamenti appare impropria, data lapresenza di conflitti di interesse fra il regolatore e alcuni membri della commissione (regolati). Gli altri compiti sembrano sostanzialmente comuni a entrambe."

(...)

Testo tratto da:

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef24/QEF_24.pdf