Normativa Europea

La comunita' europea ha espresso il suo parere sulle liberalizzazioni dei taxi in modo chiaro e non equivocabile tramite la direttiva 2006/123/CE, puntare ad ogni costo in questa direzione potrebbe portare ad una procedura di infrazione da parte della Comunita' Europea.

Regolamentare diversamente non deve essere un sinonimo di liberalizzare.

In questa sezione vengono brevemente  illustrati i seguenti quali sono gli organismi preposti al controllo della corretta applicazione della Normativa Europea e quali sono i loro poteri.

Quali sono i quattro strumenti messi a disposizione del Parlamento Europeo per l'assolvimento dei loro compiti, con particolare attenzione al valore delle Direttive Europee.

Infine viene riportato un breve estratto della Direttiva Europea 2006/123/CE comunemente conosciuta come Direttiva Bolkestein.

Gli organismi preposti al controllo della corretta applicazione.

Commissione europea

La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea. La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme. Prepara le proposte per nuove normative europee. Gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi.

Compiti

La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme.

Sovrintende ed esegue le politiche dell'UE.

In qualità di "custode dei trattati", la Commissione verifica che ogni paese membro applichi correttamente il diritto dell'UE.

Se ritiene che un governo nazionale non stia applicando il diritto dell'UE, la Commissione invia in primo luogo una lettera ufficiale chiedendo al governo interessato di correggere il problema. In ultima istanza, la Commissione sottopone il caso alla Corte di giustizia. La Corte può infliggere sanzioni e le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'UE perchè esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE. Si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni dell'UE.

Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti.

Fra Le competenze della Corte vi è  Il ricorso per inadempimento

La Commissione può avviare questo tipo di procedimento se ha motivo di credere che uno Stato membro non ottemperi agli obblighi cui è tenuto in forza del diritto dell’UE. Il procedimento può essere avviato anche da un altro Stato membro.

In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Se la Corte ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sentenza, può imporgli una sanzione economica.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui sede è fissata a Lussemburgo, comprende tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il Tribunale (creato nel 1988), e il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004). Dall'origine ad oggi, sono state pronunciate da questi tre organi giurisdizionali circa 15 000 sentenze.

Testi tratti da:

- http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_it.htm
- http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm#case2
- http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 

CAPO 2 - DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

Articolo 249

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Testo tratto da:

http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf

L'articolo 249 si trova a pagina 100.

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa ai servizi nel mercato interno

(4)

I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell’economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l’eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l’obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l’occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L’eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell’attuazione dell’agenda di Lisbona e per rilanciare l’economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

(21)

I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.


Testo tratto da:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF

L'articolo 4 si trova a cavallo fra la pagina 1 e la pagina 2 mentre l'articolo 21 si trova a pagina 4.